Richiesta di Certificazione di Handicap per Permessi e Congedi Retribuiti
1. La richiesta di certificazione di handicap
La maggior parte dei genitori di bambini con disabilità richiede la certificazione di handicap per usufruire:
La maggior parte dei genitori di bambini con disabilità richiede la certificazione di handicap per usufruire:
- Dei tre giorni di permesso retribuito al mese previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992.
- Di un periodo di congedo straordinario retribuito fino a due anni, previsto dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001.
Tuttavia, tra la presentazione della domanda e il ricevimento del verbale definitivo della Commissione Medica di accertamento, possono trascorrere dai tre ai cinque mesi.
2. Come procedere nell'attesa del verbale definitivo?
In questi casi, la Legge 423/1993 (conversione del D.L. 324/1993), all'articolo 2, comma 2, prevede che:
In questi casi, la Legge 423/1993 (conversione del D.L. 324/1993), all'articolo 2, comma 2, prevede che:
“Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata, ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato”.
3. Certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista
Il medico specialista ASL nella patologia denunciata è tenuto a rilasciare una certificazione provvisoria, attestando la situazione di handicap grave.
Il medico specialista ASL nella patologia denunciata è tenuto a rilasciare una certificazione provvisoria, attestando la situazione di handicap grave.
Questa certificazione deve specificare non solo la patologia, ma anche le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che essa comporta. Tali elementi sono fondamentali per stabilire la gravità, come previsto dalla Legge 104/1992, articolo 3, comma 3.
Il medico deve redigere il certificato sotto la propria responsabilità professionale, secondo verità, scienza e coscienza, come chiarito dalla Circolare INPS 32/2016.
4. Validità temporale della certificazione provvisoria
La certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista ha validità fino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione medico-legale (Circolare INPS 32/2016).
La certificazione provvisoria rilasciata dal medico specialista ha validità fino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione medico-legale (Circolare INPS 32/2016).
Documentazione richiesta per la fruizione di permessi e congedi retribuiti:
- Copia della domanda presentata alla Commissione Medica.
- Una dichiarazione liberatoria in cui il lavoratore si impegna a restituire eventuali somme percepite indebitamente, nel caso in cui il provvedimento definitivo non riconosca la condizione di handicap grave.
5. Certificazione provvisoria della Commissione medico-legale
In alternativa al certificato rilasciato dal medico specialista, la Commissione di accertamento dell’handicap può rilasciare una certificazione provvisoria, previa richiesta motivata dell’interessato.
In alternativa al certificato rilasciato dal medico specialista, la Commissione di accertamento dell’handicap può rilasciare una certificazione provvisoria, previa richiesta motivata dell’interessato.
Questo certificato provvisorio viene emesso al termine della visita medica ed è valido fino all'emissione del verbale definitivo da parte della Commissione Medica dell’INPS.
La certificazione provvisoria è finalizzata a garantire l’accesso:
- Ai tre giorni di permesso mensile retribuito previsti dalla Legge 104/1992, articolo 33.
- Al congedo straordinario retribuito fino a due anni, previsto dal Decreto Legislativo 151/2001, articolo 42.
Se la Commissione non rilascia tale certificazione, significa che persistono dubbi sulla condizione di gravità del richiedente. La condizione di gravità è definita dall'articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992:
“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.”
Conclusione
La normativa garantisce strumenti alternativi per accedere ai permessi e congedi retribuiti durante i tempi di attesa per l’accertamento definitivo. Tuttavia, il lavoratore deve rispettare le disposizioni previste, compreso l’impegno alla restituzione delle somme percepite indebitamente qualora il riconoscimento definitivo di handicap grave non venga confermato.