Invalidità Civile
L'invalidità può essere definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico, intellettivo, visivo o uditivo. L'invalidità è considerata civile quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro.
Sono considerati invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite di carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo, o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le attività tipiche della loro età. Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e dell'indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere le attività proprie della loro età.
Differenza tra Invalidità Civile e Handicap
- Invalidità Civile: Secondo l'art. 2 della Legge 118/71, si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini con minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
- Handicap: L'art. 3 della Legge 104/92 definisce l'handicap come una minorazione fisica, psichica o sensoriale che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa, determinando uno svantaggio sociale o emarginazione. Se la minorazione riduce l'autonomia personale in modo da richiedere un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, si parla di handicap grave, che dà priorità nei programmi e interventi dei servizi pubblici.
Domanda di Invalidità Civile: Gli aventi Diritto
Chiunque abbia una menomazione, maggiorenne o minorenne, può presentare domanda di visita di accertamento. Le persone invalide possono ottenere benefici a condizione che l'invalidità sia riconosciuta. La richiesta può essere presentata da:
- L'interessato.
- Chi rappresenta legalmente l'invalido (genitore o tutore).
- Chi cura gli interessi dell'invalido (curatore).
Per i Minorenni
La domanda va presentata con documentazione sanitaria, come per gli adulti, ma cambiano i criteri di valutazione e gli specialisti (es. neuropsichiatra infantile). Si valutano le condizioni del minore rispetto alle attività della sua età (studio, sport, relazioni) e si possono attribuire:
- Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell'età.
- Indennità di accompagnamento per minori che necessitano di assistenza diversa per forme e tempi di applicazione rispetto ai coetanei senza patologie.
Per i minori sopra i 15 anni, viene indicata anche la percentuale d'invalidità civile, ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento (Legge n. 68/99).
Richiedere la Domanda di Invalidità Civile
- Certificato Medico: Il primo passo è ottenere un certificato dal proprio medico curante (se abilitato presso l'INPS). Il medico invia il certificato telematicamente all'INPS e rilascia una ricevuta con un codice identificativo.
- Domanda di Visita: Entro 90 giorni dall'invio del certificato, l'interessato deve compilare e inviare la domanda di visita all'INPS, allegando la documentazione medica. La domanda può essere compilata online dall'interessato o con l'aiuto del patronato. La data della visita viene comunicata sul sito dell'INPS o tramite lettera.
La Visita
La visita si svolge presso la commissione medica della ASL di residenza, che valuta i sintomi e assegna un punteggio secondo le tabelle dell'invalidità civile (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992). Viene quindi formulata la percentuale totale di invalidità. Se il giudizio è unanime, il verbale viene convalidato e inviato all'interessato; altrimenti, l'INPS può chiedere ulteriori documenti sanitari.
L'art. 6 della Legge 80/2006 consente di unificare le visite per invalidità civile e handicap, riducendo il disagio di doversi sottoporre a due visite separate.
Chi Riconosce l’Invalidità Civile
L'invalidità civile è riconosciuta dall'ASL attraverso una commissione composta da un medico specialista in medicina legale (presidente) e due medici di cui un medico specialista della patologia da valutare. Dal 1° gennaio 2010, la commissione include anche un medico INPS. Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) partecipa alla commissione.
Ricorso contro il Verbale della Commissione ASL
Se si ritiene che la commissione non abbia valutato adeguatamente le condizioni, è possibile fare ricorso giurisdizionale entro sei mesi dal ricevimento del verbale, con l'assistenza di un avvocato. Dal 1° Gennaio 2012, è necessario presentare l'istanza di accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di residenza. Se il ricorso è vinto, i benefici economici decorrono dal mese successivo alla domanda di accertamento; se perso, l'interessato paga le spese processuali se il reddito personale supera un certo limite. Il decreto è inappellabile.
Percentuali di Invalidità, benefici economici e lavorativi
I benefici dipendono dalla percentuale di invalidità riconosciuta e decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all’ASL.
- Meno del 33%: non invalido.
- Dal 34%: ausili e protesi secondo il nomenclatore nazionale.
- Dal 46%: collocamento mirato.
- Dal 51%: congedo straordinario per cure (se previsto dal CCNL).
- Dal 67%: esenzione dalla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa), tessera regionale di libera circolazione con tariffa agevolata e limite ISEE di 16.000 euro.
- Dal 74%: assegno mensile per persone tra 18 e 65 anni prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito.
- 100%: fornitura gratuita di ausili e protesi, collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua, esenzione dalla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa), tessera di libera circolazione gratuita, pensione di inabilità per persone tra 18 e 65 anni nei limiti reddituali
Pensione di Inabilità
Per ottenere la pensione di inabilità, sono necessari i seguenti requisiti:
- Riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%).
- Età compresa tra i 18 e i 65 anni.
- Cittadinanza italiana o UE residente in Italia, o cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Reddito annuale personale non superiore a 19.461,12 Euro (valido per il 2025).
Al compimento dei 65 anni, la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale. In caso di morte dell'invalido, la pensione di inabilità non si trasmette agli eredi.
Assegno Mensile
Per ottenere l'assegno mensile, sono necessari i seguenti requisiti:
- Età compresa tra i 18 e i 65 anni.
- Cittadinanza italiana o UE residente in Italia, o cittadinanza extracomunitaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- Riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%.
- Reddito annuo personale non superiore a 5.725,46 Euro (valido per il 2025).
- Non svolgere attività lavorativa.
Indennità di Accompagnamento
L'indennità di accompagnamento, istituita nel 1980, ha le seguenti caratteristiche:
- Non è cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
- Non è subordinata a limiti di reddito.
- È indipendente dall'età della persona.
- È indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell'invalido.
- Non è reversibile (non si trasmette agli eredi dopo la morte dell'invalido).
- È compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L'indennità di accompagnamento è destinata agli invalidi civili totali che, a causa di malattie fisiche o psichiche, non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessitano di assistenza continua per compiere gli atti di vita quotidiana. A differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, l'indennità di accompagnamento è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali della persona.