1. Premesse
Il 15 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo che introduce una nuova definizione della disabilità (inclusa la precedente nozione di invalidità) e stabilisce i criteri per la valutazione di base. Inoltre, prevede una valutazione multidimensionale finalizzata alla creazione e all'attuazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone con disabilità.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, rappresenta uno dei principali provvedimenti attuativi della Legge delega sulla disabilità. Considerato un punto di svolta normativo, apporta significativi cambiamenti all'attuale quadro legislativo.
Il decreto legislativo n. 62/2024 entrerà in vigore il 30 giugno 2024. Tuttavia, per alcuni aspetti specifici, si prevede l’emanazione di un decreto ministeriale entro sei mesi, con applicazione effettiva a partire dal 10 gennaio 2025. Tra le sue disposizioni principali, il decreto ridefinisce il concetto di disabilità e introduce nuovi processi per accertarne la condizione, adottando un approccio multidimensionale necessario per la realizzazione di progetti di vita personalizzati.
L’obiettivo generale è eliminare le barriere che ostacolano l’esercizio delle libertà e dei diritti civili e sociali, favorendo la piena partecipazione della persona nei diversi ambiti della vita, in base alle proprie scelte. Tra le innovazioni più rilevanti, il decreto abbandona la visione esclusivamente medica della disabilità, adottando un approccio che considera l’interazione tra le condizioni personali e le barriere ambientali e comportamentali.
Dal 1° gennaio 2025, verranno utilizzate due classificazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: l’ICD (Classificazione Internazionale delle Malattie) e l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute), che offriranno una visione più ampia dello stato di salute delle persone.
Dal 1° gennaio 2026, l’INPS sarà responsabile del procedimento unificato di valutazione della disabilità, che comprenderà anche l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordo-cecità, delle condizioni di non autosufficienza e del supporto agli alunni con disabilità. Questo procedimento sarà avviato attraverso un certificato medico introduttivo.
La valutazione multidimensionale, essenziale per la creazione del progetto di vita, seguirà un approccio bio-psico-sociale, mettendo al centro la persona con disabilità e includendo una considerazione concreta del contesto sociale in cui vive. L’unità di valutazione coinvolgerà istituzioni e enti assistenziali, promuovendo un patto di corresponsabilità per garantire il successo delle misure adottate.
Tra le altre novità, il decreto introduce il diritto all'accomodamento ragionevole, ovvero modifiche e adattamenti proporzionati per consentire alle persone con disabilità di godere appieno dei loro diritti civili e sociali.
Durante il 2025 sarà avviata una fase di sperimentazione delle nuove procedure su un campione di casi, al fine di valutare e aggiornare definizioni, criteri e modalità di accertamento.
Con 40 articoli complessivi, il decreto offre una base strutturata per una riforma che mira a migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità.
2. Obiettivi e definizioni generali
Questo decreto legislativo attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h) della legge 22 dicembre 2021, n. 227, con l’obiettivo di garantire il riconoscimento della condizione di disabilità, rimuovere ostacoli e attivare i sostegni necessari per consentire il pieno esercizio dei diritti e delle libertà civili e sociali su base di uguaglianza rispetto agli altri, nei diversi contesti di vita scelti liberamente dalla persona.
Le modifiche introdotte all'articolo 3 della Legge 104/1992 ridefiniscono i concetti precedentemente esistenti. Si specifica ora che una persona è considerata con disabilità quando presenta compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali di lunga durata che, in interazione con barriere di vario tipo, ostacolano una partecipazione piena ed effettiva nei diversi ambiti di vita, su base di uguaglianza con gli altri. Questa condizione viene accertata attraverso una valutazione di base.
Le persone con disabilità hanno diritto a prestazioni specifiche, determinate in base al sostegno necessario, anche intensivo, e in relazione ai domini identificati dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tali prestazioni sono stabilite considerando le capacità residue della persona e l’efficacia delle terapie disponibili.
Se le compromissioni compromettono gravemente l’autonomia personale, in relazione all’età, e richiedono un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno fornito viene definito intensivo e ha priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Con l’entrata in vigore del decreto, la terminologia subisce un aggiornamento significativo:
- Il termine "handicap" viene sostituito con "condizione di disabilità".
- Espressioni come "persona handicappata", "portatore di handicap", "persona affetta da disabilità", "disabile" e "diversamente abile" vengono sostituite da "persona con disabilità".
- Le frasi "con connotazione di gravità" o "in situazione di gravità" sono sostituite da "con necessità di sostegno elevato" o "molto elevato".
- Il termine "disabile grave" viene sostituito da "persona con necessità di sostegno intensivo".
Questi cambiamenti segnano un importante passo verso un linguaggio più inclusivo e rispettoso della dignità delle persone con disabilità.
3. Procedimento valutativo di base e accomodamento ragionevole
Il Capo II (artt. 5-17) disciplina il procedimento di valutazione di base per il riconoscimento dell’invalidità civile e fornisce una definizione chiara e uniforme dell’“accomodamento ragionevole”.
Procedimento di valutazione di base
La procedura si attiva su richiesta dell’interessato, del genitore esercente la responsabilità genitoriale (in caso di minore), o del tutore/amministratore di sostegno, se dotato dei poteri necessari. La domanda deve essere accompagnata dal certificato medico introduttivo trasmesso in via telematica.
Valutazione su atti: In casi eccezionali, l’interessato può chiedere di rinunciare alla visita diretta, presentando tutta la documentazione necessaria, incluso il questionario WHODAS basato sull’ICF. La commissione può comunque disporre la visita diretta se rileva motivi ostativi.
Documentazione aggiuntiva: Fino a sette giorni prima della visita, è possibile inviare ulteriori documenti sanitari o sociali emessi da strutture accreditate. Durante la visita, viene somministrato il questionario WHODAS.
Modalità e tempi: La valutazione si svolge in una visita collegiale unica. Se necessari, possono essere richiesti ulteriori approfondimenti diagnostici solo per verificare esigenze di sostegno più intenso o per motivi ostativi. Il procedimento deve concludersi entro:
- 90 giorni dalla domanda;
- 15 giorni per soggetti con patologie oncologiche;
- 30 giorni per i minori.
Nei casi di integrazione documentale o motivi ostativi, i termini sono sospesi per 60 giorni (prorogabili di ulteriori 60 su richiesta).
Esito: L’esito della valutazione è documentato da un certificato con validità permanente, inserito nel fascicolo sanitario elettronico. Questo certificato indica la necessità e l’intensità dei sostegni e stabilisce eventuali eccezioni per future revisioni.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS assumerà la competenza esclusiva del procedimento, attraverso unità di valutazione composte da medici, rappresentanti di associazioni e professionisti psicologici e sociali.
Accomodamento ragionevole
L’accomodamento ragionevole si riferisce a misure e adattamenti necessari per garantire alle persone con disabilità il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, senza imporre oneri sproporzionati a chi è obbligato ad adottarli.
Modalità di richiesta:
La persona interessata, o chi ne ha la responsabilità legale, può richiedere l’accomodamento ragionevole alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi o a soggetti privati, anche proponendo soluzioni specifiche.
La persona interessata, o chi ne ha la responsabilità legale, può richiedere l’accomodamento ragionevole alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi o a soggetti privati, anche proponendo soluzioni specifiche.
Valutazione e decisione:
L’accomodamento deve essere:
L’accomodamento deve essere:
- Necessario, adeguato, pertinente e appropriato;
- Compatibile con le risorse disponibili.
Se l’istanza è respinta, la pubblica amministrazione deve motivare il diniego e proporre soluzioni alternative. È possibile ricorrere contro il diniego ai sensi della legge 67/2006.
Interventi dell’Autorità Garante:
In caso di rifiuto, l’istante può rivolgersi all’Autorità Garante nazionale per verificare eventuali discriminazioni e proporre soluzioni. La stessa procedura si applica nei confronti di concessionari di pubblici servizi e soggetti privati.
In caso di rifiuto, l’istante può rivolgersi all’Autorità Garante nazionale per verificare eventuali discriminazioni e proporre soluzioni. La stessa procedura si applica nei confronti di concessionari di pubblici servizi e soggetti privati.
4. Valutazione Multidimensionale e Progetto di Vita Personalizzato e Partecipato
Il Capo III (articoli 18-32) introduce una riforma innovativa del concetto di Progetto di Vita, ponendo al centro la persona con disabilità come protagonista assoluta. Questo approccio mira a tradurre in pratica i principi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrati con le disposizioni della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
Il Progetto di Vita: Finalità e Struttura
Il nuovo Progetto di Vita ha l'obiettivo di migliorare il benessere globale della persona con disabilità, favorendone l'inclusione sociale e la partecipazione attiva su base di uguaglianza con gli altri. Esso delinea gli strumenti, le risorse e gli interventi necessari per superare barriere e attivare supporti adeguati nei vari ambiti di vita: scolastico, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario.
Oltre agli aspetti personali, il progetto include misure per contrastare povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché sostegni specifici per il nucleo familiare e i caregiver.
Centralità della Persona e Principio di Autodeterminazione
La persona con disabilità è titolare del proprio progetto e partecipa attivamente alla sua elaborazione, definizione e aggiornamento, in base ai propri desideri, aspettative e scelte. L’attivazione del progetto avviene a seguito di una valutazione multidimensionale, che ne garantisce la sostenibilità nel tempo e la continuità degli interventi.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono tenuti a garantire l’omogeneità del progetto, indipendentemente da età e condizioni personali, e a coordinare i vari piani di intervento per i diversi ambiti di vita.
Valutazione Multidimensionale: Un Approccio Integrato
La valutazione multidimensionale è il punto di partenza per l’elaborazione del Progetto di Vita. Essa adotta un approccio bio-psico-sociale e coinvolge un'unità multidisciplinare composta da:
- La persona con disabilità;
- Eventuali tutori o rappresentanti legali;
- Professionisti sociosanitari;
- Rappresentanti del sistema scolastico e lavorativo, se necessario;
- Il medico di medicina generale o pediatra.
Questo processo analizza bisogni, preferenze, barriere e facilitatori, per definire interventi mirati e personalizzati.
Contenuti del Progetto di Vita
Il Progetto di Vita individua:
- Obiettivi personali legati a salute, apprendimento, lavoro, casa e socialità.
- Servizi e misure necessari per garantire una qualità di vita ottimale e una piena inclusione sociale.
- Piani operativi con specifiche azioni, priorità e responsabilità.
- Risorse umane, tecnologiche ed economiche da attivare.
Il progetto, redatto in formato accessibile, viene approvato e sottoscritto dall’unità di valutazione multidimensionale insieme ai responsabili degli interventi previsti.
Il Budget di Progetto
Elemento chiave del progetto è il budget, composto da risorse pubbliche, private e comunitarie. Il budget, dinamico e flessibile, consente di personalizzare gli interventi e garantire l’efficacia delle azioni previste, mantenendo al centro il diritto alla piena autodeterminazione della persona.
Continuità e Adattabilità del Progetto
Il Progetto di Vita è soggetto ad aggiornamenti periodici per rispondere ai cambiamenti di contesto o alle nuove esigenze della persona. La sua continuità è garantita anche in caso di trasferimenti territoriali o variazioni di residenza, senza riduzione della qualità o dell’intensità degli interventi.
Supporto alla Persona e Coinvolgimento dei Caregiver
La persona con disabilità può essere affiancata da un supporto dedicato, scelto anche all’interno dell’unità di valutazione, per facilitare l’espressione dei propri desideri e decisioni. Inoltre, il progetto considera il ruolo fondamentale dei caregiver, integrando misure di sostegno anche per loro.
Ruolo delle Regioni e Coordinamento Territoriale
Le regioni hanno il compito di organizzare le modalità operative per l’attuazione del progetto, favorendo l’integrazione tra i servizi sociali e sanitari e garantendo il rispetto dei diritti civili e sociali della persona con disabilità.
5. Disposizioni finanziarie, transitorie e finali
Il Capo IV disciplina le disposizioni transitorie e finali, oltre agli aspetti finanziari.
Un elemento rilevante di questo capo è l’avvio di una fase sperimentale, prevista a partire dal 1° gennaio 2025 e della durata di 12 mesi. Inoltre, viene sottolineato il principio di non regressione, come stabilito all'art. 35, a garanzia della tutela dei diritti acquisiti in precedenza.