Invalidità Civile
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Invalidità Civile
Invalidità civile
L’invalidità
può essere definita come la difficoltà a svolgere le funzioni tipiche della
vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit
fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito. L’invalidità si
definisce civile quando non deriva da cause di servizio,
di guerra o di lavoro.
Per la legge italiana, si considerano
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite di
carattere fisico, psichico o sensoriale (anche ad andamento progressivo) che
abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore
ad un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini
dell’assistenza sociosanitaria e della concessione dell’indennità di
accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti
ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro età.
Differenza
tra invalidità civile e handicap
L’art.
2 della Legge 118/71 riguardante le norme in favore dei mutilati ed invalidi
civili, stabilisce che: “… si considerano mutilati ed invalidi civili i
cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere
progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere
organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali
e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità
lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età”.
L’art.
3 della Legge 104/92 definisce lo stato handicap nel seguente modo: “E’ persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella
sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi pubblici.”
Domanda
di invalidità civile: gli aventi diritto
Può
presentare domanda di visita di accertamento qualsiasi persona, maggiorenne o
minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di
una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. Le persone
invalide possono ottenere alcuni benefici a condizione che abbiano ottenuto il
riconoscimento della loro invalidità. La richiesta di riconoscimento di
invalidità può essere presentata:
- dall’interessato che si ritiene invalido;
- da chi rappresenta legalmente l’invalido (genitore, o tutore nel
caso degli interdetti);
- a chi cura gli interessi dell’invalido (il curatore nel caso degli inabilitati).
Per i minorenni
La
domanda va presentata allo stesso modo e con la documentazione sanitaria, come
per gli adulti; cambiano però i criteri di valutazione della disabilità, gli
specialisti presenti in commissione (es. neuropsichiatra infantile) e i
benefici riconosciuti. Si valutano le condizioni del minore in relazione alle
attività che dovrebbe compiere per la sua età (studio, sport, relazioni con i
coetanei, ecc.) e si possono attribuire:
- Indennità di frequenza per i minori con difficoltà persistenti a compiere le attività proprie dell’età (non è stabilità una percentuale);
- Indennità di accompagnamento: rilasciata, come per gli adulti, con specifico riguardo: “Se sussiste uno stato tale patologico per cui il minore ha necessità di un’assistenza diversa per forme e tempi di applicazione, da quella occorrente ad un bimbo senza patologie.”
Esclusivamente
per i minori con età superiore ai quindici anni viene indicata anche la
percentuale d’invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste
speciali di collocamento ai sensi della Legge n. 68/99
Cosa
fare per richiedere la domanda di invalidità civile ?
Come
primo passo è necessario recarsi dal proprio medico curante, se abilitato
presso l’INPS, o da un patronato di fiducia: il medico curante o quello del patronato
compila e invia per via telematica dal sito dell’INPS un certificato su
apposito modello nel quale segnala la patologia del richiedente e le sue
condizioni; dopodiché il medico rilascia alla persona una ricevuta con un
codice identificativo.
A questo
punto, entro 90 giorni dall’invio del certificato, la persona deve compilare e
mandare (sempre dal sito dell’INPS) la domanda di visita vera e propria,
allegando la propria certificazione medica. La domanda può essere compilata
direttamente dalla persona, dopo essersi registrati ed aver ricevuto un suo PIN
identificativo oppure con l’aiuto dello stesso patronato. La data della visita
viene comunicata alla persona direttamente sul sito nel momento in cui si
compila e invia la domanda, o successivamente – in genere – tramite una lettera
a casa.
La
visita
Si
svolge presso la commissione medica competente della ASL di residenza che ha il
compito di valutare i sintomi della persona. Per ogni sintomo viene assegnato
un punteggio (i singoli punteggi sono stabiliti per legge nelle tabelle
dell’invalidità civile – Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio 1992 -)
e viene poi formulata la percentuale totale di invalidità. Dopo la visita la
commissione d’invalidità invia all’INPS i verbali delle singole persone con il
giudizio espresso. Se il giudizio è unanime il verbale viene convalidato ed
inviato alla persona; al contrario, se non lo è, il tutto viene inviato
all’INPS, che può decidere di sospendere la pratica e chiedere altri documenti
sanitari alla persona così da effettuare ulteriori accertamenti.
Inoltre,
dato che sia per ottenere l’invalidità civile sia la situazione di handicap la
procedura è uguale, l’art. 6 Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità offrendo
la possibilità, a richiesta dell’interessato, di unificare le due visite di
accertamento eliminando il disagio di doversi sottoporre a due visite diverse.
Chi
riconosce l’invalidità civile
L’invalidità
civile è riconosciuta dall’ASL che decide in materia attraverso una
specifica Commissione composta da un medico specialista in medicina legale (che
assume le funzioni di presidente) e da due medici, di cui uno scelto tra gli
specialisti in medicina del lavoro. Dal 1° gennaio 2010, la Commissione è
integrata da un medico INPS quale componente effettivo. Alla
Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell’Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC).
Il
ricorso contro il verbale della Commissione Asl
Se la
persona ritiene che la commissione medica non abbia valutato in maniera
adeguata le proprie condizioni può fare ricorso giurisdizionale (cioè
davanti ad un giudice), con l’assistenza di un avvocato, entro sei mesi dal
ricevimento del verbale. A partire dal 1° Gennaio 2012, con la Legge n.
111/2011, chiunque voglia fare ricorso contro un verbale di invalidità deve
recarsi presso il Tribunale di competenza (quello di propria residenza) e
presentare l’istanza di accertamento tecnico preventivo per la
verifica delle condizioni sanitarie che legittimano la pretesa fatta valere.
Se il
ricorso per l’accertamento dell’invalidità civile viene vinto, i benefici
economici vengono pagati a partire dal primo mese successivo a quello della
presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile o del
riconoscimento dello stato di handicap; se il ricorso viene perso, invece,
l’interessato dovrà pagare anche le spese processuali qualora il reddito
personale sia superiore a Euro 23.056,82, aumentato di Euro 1.280,93 per ogni
familiare convivente. (valido per l'anno 2019). Anche in questo caso, il ricorso introduttivo dovrà
contenere, in allegato, la copia del documento reddituale a prova di quanto
affermato. Il decreto è inappellabile, cioè non si possono più presentare
ricorsi.
Percentuali
di invalidità, i benefici economici e lavorativi
A
seconda della percentuale di invalidità individuata, alla persona invalida
vengono riconosciuti una serie di benefici la cui entità e tipologia dipendono
dalla gravità dell’invalidità e da altre specifiche condizioni. I benefici
economici riconosciuti decorrono dal mese successivo alla data di presentazione
della domanda di accertamento sanitario all’ASL.
- meno
del 33%: non invalido;
- dal 34
%: ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale (la concessione di
ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di
invalidità);
- dal 46
%: collocamento mirato;
- dal 51
%: congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL (contratto collettivo
nazionale di lavoro);
- dal 67
%: esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota
fissa), tessera regionale di libera circolazione con tariffa agevolata e limite
ISEE pari o inferiore a euro 16.000;
- dal 74
%: assegno mensile concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i
privi di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. È
incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d’età è
previsto l’assegno sociale dell’INPS;
- 100 %:
fornitura gratuita di ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale.
Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione
dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera di
libera circolazione gratuita. Pensione di inabilità per le persone di età
compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.
Pensione
di inabilità e assegno mensile
I
requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità sono:
- Il riconoscimento di una inabilità lavorativa totale e permanente (100%);
- Un’età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- Essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- Disporre di un reddito annuale personale non superiore a 16.982,49 Euro (valido per il 2021).
Al compimento
del sessantacinquesimo anno di età, non si parla più di pensione di inabilità
ma di assegno sociale. In caso di morte dell’invalido la pensione di inabilità
non si trasmette agli eredi.
I
requisiti necessari per ottenere l’assegno mensile sono:
- Età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- Essere cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
- Avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
- Disporre di un reddito annuo personale non superiore a euro 4.931,29 (valido per il 2021);
- Non svolgere attività lavorativa.
L’indennità
di accompagnamento
Tale
indennità, istituita nel 1980:
- non è
cumulabile con altre indennità simili erogate per cause di servizio, lavoro o
guerra;
- non è
subordinata a limiti di reddito;
- è
indipendente dall’età della persona;
- è
indipendente dalla composizione del nucleo familiare dell’invalido;
- non è
reversibile (cioè non si trasmette agli eredi dopo la morte dell’invalido);
- è
compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.
L’indennità
di accompagnamento spetta quindi agli invalidi civili totali che per malattie
fisiche o psichiche si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti di
vita quotidiana, necessitano di una assistenza continua. L’indennità di
accompagnamento, a differenza di altri benefici economici concessi agli
invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona.